Emergenza Coronavirus: indicazioni utili per i negozi di arredamento

Federmobili, Federazione Nazionale Negozi e Arredamento, in merito all'emergenza Coronavirus ha diramato alcune indicazioni utili nella gestione dei punti vendita e relativa attività

Il provvedimento emanato l'8 marzo – che produce effetti fino al 3 aprile prossimo – e che inizialmente riguardava solo alcuni territori interessati dall'epidemia ma dal 10 marzo è stato esteso a tutto il territorio nazionale, nessuna regione esclusa, individua ulteriori e più stringenti misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, nonché misure di informazione e prevenzione.

Rinviando alla lettura del Decreto per le singole prescrizioni, si evidenziano di seguito alcune delle misure di interesse per il nostro settore.

I NEGOZI DI ARREDAMENTO ALL'INTERNO DELLE AREE INDICATE POSSONO RESTARE APERTI?
Si, possono restare aperti durante la settimana, purchè rispettino le condizioni indicate.
Le “attività commerciali, diverse da quelle di cui alla lettera n)”sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

ANCHE DURANTE IL WEEK END?
Nei giorni festivi e prefestivi tutte le medie e grandi strutture di vendita devono restare chiuse.
Le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati sono chiuse nelle giornate festive e prefestive. Nei giorni feriali il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Anche in questo caso, in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno rimanere chiuse. La chiusura non è disposta per le farmacie e parafarmacie e punti di vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.

COME POSSO SAPERE SE IL MIO PUNTO VENDITA RIENTRA NELLA CATEGORIA "STRUTTURA MEDIO O GRANDE"?
Classificazione delle medie e grandi strutture di vendita:
Ai sensi dell'Art. 4, comma 1, del DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 114, le medie e le grandi strutture di vendita, costituite sia da un unico esercizio sia da un insieme di più esercizi, tenuto conto della classe demografica dei comuni della Regione, si suddividono nelle seguenti tipologie:

  1. c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
  2. d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  3. e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  4. f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);

Alcune Regioni, successivamente alla emanazione del Decreto Legislativo citato, possono aver introdotto delle modifiche alla classificazione delle superfici di vendita.

È POSSIBILE TRASPORTARE MERCI SUL TERRITORIO NAZIONALE?
A seguito di richiesta di chiarimenti, il ministro dell'Interno ha diramato una direttiva ai prefetti in cui si ribadisce la possibilità di circolare sul territorio nazionale in presenza di esigenze lavorative, anche non indifferibili, a condizione che non rientrano tra quelle sospese dalla normativa precedentemente varata (es. scuole e didattica) (pag. 4 della direttiva).

Tale interpretazione è ribadita nell'Ordinanza della Protezione Civile n. 646 dell'8 marzo 2020 che, in relazione all'art. 1 del citato DPCM, esclude ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate.

Per ulteriore chiarimento, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso il proprio sito internet, ha riconfermato tale esenzione, in quanto "l’attività degli operatori addetti al trasporto è un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci".
La comprovata esigenza lavorativa che dà diritto alla circolazione necessita della compilazione di un apposito modulo redatto dal ministero dell'Interno, scaricabile a questo link.
Infine, risulta che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stia lavorando per diramare delle linee guida specifiche per il trasporto di merci. In assenza di tali specifiche linee guida, valgono le norme igieniche sanitarie precauzionali elaborate dal Ministero della Salute e rese disponibili, anche, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

È POSSIBILE CONSEGNARE E MONTARE MOBILI E ARREDAMENTI ALL'INTERNO DELLE ABITAZIONI DEI CLIENTI?
Fatto salva la possibilità di trasporto e consegna merci, non sono ancora state fornite indicazioni restrittive o meno relativamente al montaggio di arredamento presso le abitazioni dei clienti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
In tutto il territorio nazionale,
l’articolo 1, comma 1, lettera a), dispone la misura del divieto di ogni spostamento in entrata e uscita dai territori e all'interno degli stessi, salvo che per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.

Si ritiene, pertanto, che nelle tre ipotesi sopra citate, tra cui quella delle “comprovate esigenze lavorative”, la mobilità sia consentita. E’ consigliabile, sul punto, che ogni prestatore di lavoro porti con sé un qualunque documento che attesti che sta svolgendo la propria attività lavorativa (es. una comunicazione (anche una email) del datore di lavoro che confermi al dipendenti di doversi recare in ufficio (o sul territorio, in base alle mansioni), ma anche una copia della lettera di assunzione con l’indicazione delle mansioni da svolgere e una busta paga che attesti la vigenza del rapporto di lavoro).

Conferma tale lettura quanto disposto dal medesimo art. 1, comma 1, lettera e), laddove il decreto “raccomanda” ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, ferma la fruibilità senza accordo scritto dello smart working (art. 2, comma 1, lettera r).
A differenza della previsione di cui all'art. 1, punto a) sopra analizzata, infatti, la disposizione non è vincolante e perentoria; si tratta di una mera raccomandazione, che lascia alla valutazione prudente del datore di lavoro la decisione se dare seguito o meno alla raccomandazione medesima.